Gli immobili soggetti a vincolo indiretto non possono beneficiare delle stesse agevolazioni previste per gli immobili storici
Sentenza della Corte Costituzionale 111 del 20 aprile 2016
Le agevolazioni fiscali previste per gli immobili storici non si estendono analogicamente agli immobili con vincolo indiretto funzionale alla tutela dei primi.
Questa è la conclusione a cui è giunta la corte Costituzionale con la sentenza 111/2016 del 20 aprile scorso.
La questione di costituzionalità era stata posta dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, chiamata a decidere su un appello proposto da una contribuente titolare del diritto reale di usufrutto su un immobile oggetto di “prescrizioni di tutela indiretta”[i], a salvaguardia e tutela di una basilica con vincolo storico “diretto”[ii].
Come noto il legislatore tributario, al fine di compensare i gravosi costi di conservazione e manutenzione, nonché i vincoli di destinazione, di utilizzo e al trasferimento posti a carico dei titolari di diritti reali sugli immobili storici, ha previsto a favore di questi un regime fiscale di favore. Tali agevolazioni, seppur ridotte rispetto al passato, non sono previste per gli immobili con vincolo indiretto.
Nel caso specifico l’appellante lamentava di dover far fronte a gravosi oneri dì restauro e consolidamento per adempiere alle prescrizioni imposte dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, e pertanto riteneva di avere diritto a usufruire del medesimo trattamento fiscale agevolato accordato agli immobili di interesse culturale a vincolo “diretto’.
Per la Consulta, tuttavia, le agevolazioni fiscali previste per gli immobili dichiarati di interesse culturale con vincolo diretto non possono applicarsi per analogia agli edifici con vincolo indiretto.
Nel caso di bene culturale con vincolo diretto oggetto di tutela è il bene stesso, che il proprietario è obbligato a preservare (in adempimento di una pluralità di “obblighi positivi’ di conservazione), con le sue caratteristiche intrinseche, nella sua integrità e originalità, e dunque sostenendo spese particolarmente elevate.
Per un bene con vincolo indiretto, invece, oggetto di protezione non è il bene stesso, ma il contesto ambientale o di prospettiva nel quale l’immobile s’inserisce, a garanzia del quale l’Amministrazione può imporre (a carico dei beni in esso ricadenti) prescrizioni di vario tipo, ma non certo paragonabili al generale obbligo conservativo del bene culturale vero e proprio.
Il testo integrale della sentenza n.° 111 del 20 aprile 2016 è consultabile sui siti www.ediliziaveronese.it e www.anceverona.it.
[i] Ai sensi dell’art. 21 della L. n. 1089/1939 (ora artt. 45 e ss. del DLgs. n. 42/2004).
[ii] Ai sensi degli artt. 2 e 3 della stessa L. n. 1089/1939 (ora artt. 10 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004).